ART.1 COSTITUZIONE E SEDE


È costituita un’Associazione di Imprese Manifatturiere e di Servizi operanti nel settore produttivo dello Spazio, denominata: “Associazione delle Imprese Per le Attività Spaziali” per brevità: “AIPAS”.
Di seguito indicata come l’Associazione.
L’Associazione non ha fini di lucro.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
La sede legale è in Roma e può avvalersi di sedi amministrative ed uffici in altre località secondo le deliberazioni dei competenti organi.

ART.2 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE


L’Associazione si propone di:

  1. Rappresentare nelle varie sedi nazionali ed internazionali gli interessi generali dei propri soci.
  2. Promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo della politica industriale del settore spazio alle Istituzioni, Enti, Associazioni ed Organismi in genere, sia pubblici che privati, Italiani, Europei, esteri, anche mediante attività di monitoraggio ed osservatorio del comparto al fine di realizzare un incremento delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi in rapporto ai programmi di sviluppo nazionali ed internazionali.
  3. Svolgere attività di informazione ed assistenza ai Soci favorendo il networking, il coordinamento delle attività e lo spirito di coesione.
  4. Promuovere l’internazionalizzazione dei propri Soci, anche mediante la partecipazione ad eventi fieristici, congressuali ed espositivi nazionali ed internazionali.
  5. Promuovere e organizzare, direttamente o indirettamente, attività di studi e ricerca, convegni ed altre iniziative di rilevanza esterna su argomenti di carattere scientifico, industriale, commerciale e culturale riguardanti il settore specifico.
  6. Aderire ad altre Associazioni od Enti similari che abbiano in comunque lo scopo di promozione degli interessi generali degli Associati;
  7. Svolgere in genere ogni attività utile per il conseguimento dei fini dell’Associazione;
  8. Cedere, anche dietro corrispettivo ed in diretta attuazione degli scopi previsti dal presente articolo e secondo i limiti e le modalità stabilite dal Consiglio, determinati servizi sia ai Soci che a terzi nonché cedere le proprie pubblicazioni anche a terzi.

Art.3 SOCI

  1. Possono aderire all’Associazione, in qualità di Soci:
    1. Le Imprese che svolgono, o che intendono svolgere, attività nel settore spaziale e che siano regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato in Italia e che rispondano alla definizione di Piccole e Medie imprese (PMI) e di Micro Imprese in base ai requisiti stabiliti dalle norme comunitarie e dalle leggi italiane.
    2. I Consorzi di imprese a prevalente attività spaziale,
    3. Le grandi imprese che svolgano attività, anche parziale, nel settore spaziale;
    4. Altre Associazioni e/o Enti di categoria del settore;
    5. I Distretti Scientifici e Tecnologici, i Centri di Ricerca, le Università, le agenzie o consorzi per l’innovazione che hanno il fine di promuovere il trasferimento della tecnologia e l’insediamento di nuove attività produttive specifiche del settore.
  2. L’ammissione dei soci avviene a seguito di regolare domanda, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente statuto e regolamenti interni.

ART.4 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

  1. Ciascun Socio di cui all’articolo 3 è tenuto a versare all’Associazione, dal momento in cui entra a farne parte, la quota di contributo annuo calcolata secondo i termini e le modalità di cui al regolamento interno.
  2. Il Consiglio stabilisce annualmente la quota associativa per i Soci e la sottopone alla ratifica dell’Assemblea e con le modalità stabilite dal regolamento.
  3. Il Consiglio potrà, in ogni caso, prevedere eventuali contributi straordinari per spese eccedenti le previsioni e sottoporle alla ratifica dell’Assemblea.
  4. L’entità di tali contributi sarà ripartita fra tutti i Soci con le stesse proporzione dei contributi ordinari cui questi sono tenuti e saranno dagli stessi dovuti entro un mese dall’approvazione del bilancio consuntivo ovvero nel minor termine stabilito dall’Assemblea.
  5. I contributi associativi sono intrasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

ART.5 OBBLIGHI DEI SOCI


I Soci sono tenuti a:

  1. Osservare gli obblighi previsti dallo Statuto o deliberati dagli Organi dell’Associazione in conformità allo Statuto.
  2. Versare tutti i contributi associativi dovuti sia annualmente che in casi straordinari così come determinati dal Consiglio di Amministrazione e   ratificati dall’assemblea e nelle modalità stabilite dal Regolamento.
  3. Fornire la propria collaborazione alle attività e monitoraggi che l’associazione ritenesse necessarie svolgere nell’interesse del settore
  4. Fornire ed aggiornare i propri dati necessari agli adempienti statutari.
  5. All’Associazione trova applicazione la normativa sulla cosiddetta “privacy” per tutti i dati e informazioni che i   Soci dichiarano di volere tutelati e riservati.

ART.6 ISCRIZIONE, DURATA E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

  1. Sulla domanda di adesione decide il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla presentazione della stessa.
  2. L’iscrizione decorre dall’inizio del mese in cui il Consiglio la accetta ed è impegnativa fino al raggiungimento del termine del secondo anno solare successivo alla data di iscrizione. Successivamente si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di formale recesso.
  3. La qualità di Socio si perde per:
    1. Recesso volontario, esercitato almeno tre mesi prima del termine dell’anno solare/esercizio sociale tramite lettera raccomandata A.R. o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
    2. Decadenza in seguito alla perdita dei requisiti previsti nel comma 1 dell’articolo 3.
    3. Esclusione in caso di:
      1. Inadempienza nel versamento dei contributi associativi;
      2. Inadempimento degli obblighi posti a carico dei Soci a norma dell’articolo 5;
      3. Altre gravi e motivate ragioni.
  4. Il recesso ha effetto nei limiti di cui al presente articolo, comma 3; la decadenza o l’esclusione hanno effetto immediato.
  5. La decadenza e l’esclusione è pronunciata dal Consiglio.
  6. L’esclusione dei Soci può essere deliberata previa diffida e dopo aver convocato ed ascoltato il rappresentante legale del Socio medesimo nella prima riunione di consiglio successiva alla contestazione dell’inadempimento e trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida.
  7. Avverso la delibera del Consiglio che dispone l’esclusione dall’Associazione è ammesso ricorso, privo di efficacia sospensiva, al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione.
  8. Dei provvedimenti di sospensione temporanea e di espulsione sarà data notizia a tutti i Soci.
  9. In ogni caso il recesso, la decadenza e l’esclusione non danno diritto alla restituzione della quota di fondo comune e dei contributi versati, né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in cui è comunicato il recesso, o si verifica la decadenza o l’esclusione.

ART.7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente ed i Vicepresidenti;
  • il Revisore Unico;
  • il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche dell’associazione sono gratuite.

ART.8 ASSEMBLEA

  1. L’assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate in regola con i contributi.
  2. E’ ammessa la delega, ma ogni delegato non può avere più di 5 (cinque) deleghe oltre a quella conferitagli dall’impresa di appartenenza.
  3. Al Presidente dell’associazione, o in sua assenza, al più anziano dei vicepresidenti, spetta presiedere le assemblee.
  4. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale, in qualità di segretario dell’assemblea; in caso di impedimento dello stesso, il Segretario è designato dal Presidente tra i presenti in assemblea.
  5. Le deliberazioni di ciascuna assemblea vengono fatte risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo.
  6. L’assemblea delibera in riunione ordinaria o straordinaria.

ART.9 ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA


Spetta all’assemblea:

  1. Fissare le direttive per l’attività dell’associazione.
  2. Discutere e deliberare sulla relazione del Presidente circa l’andamento dell’associazione.
  3. Procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, dei vice Presidenti, del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico e del Collegio dei probiviri;
  4. Procedere dopo due anni di mandato alla verifica di “equa rappresentanza di tutte le categorie di soci” tra i membri del CDA con facoltà di revoca dei singoli membri e nomina di nuovi.
  5. Approvare entro 180gg dalla chiusura dell’esercizio solare il bilancio consuntivo annuale.
  6. Approvare, entro gli stessi termini di cui sub e) il bilancio preventivo per il successivo esercizio solare ed i contributi associativi.
  7. Delibera il Regolamento interno, e sue variazioni, predisposto dal Consiglio di amministrazione.
  8. Deliberare sulle modifiche dello statuto
  9. Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
  10. Discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

ART. 10 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea si riunisce in seduta Ordinaria almeno una volta l’anno, ovvero in seduta Straordinaria, quando stabilito dal Presidente o dal Consiglio di amministrazione o quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quarto dei voti complessivi.
  2. L’assemblea è convocata dal Presidente.
  3. La convocazione avviene con avviso scritto, contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare sia in prima che in seconda convocazione.
  4. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno e luogo della prima, almeno un’ora dopo.
  5. L’avviso è inviato almeno quindici (15) giorni della data fissata per la riunione mediante lettera raccomandata a.r., fax o posta elettronica adottandosi, in tale ipotesi, modalità atte ad assicurare l’avvenuta consegna della convocazione.   Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto a 7 giorni.
  6. Sarà comunque valida l’assemblea non regolarmente convocata, qualora siano rappresentati, anche per delega, tutti i Soci e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Unico.

ART. 11 VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è valida se in prima convocazione è presente o rappresentato il 51% (cinquantuno per cento) dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci e dei voti rappresentati.
  2. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti ai Soci.
  3. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento o comunque la cessazione dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e l’attribuzione dei loro poteri è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza di almeno quattro quinti dei voti spettanti a tutti i Soci.

ART. 12 DIRITTO DI VOTO

  1. Ciascun Socio, individuato nell’ambito delle categorie indicate all’articolo 3, ha diritto al seguente numero predefinito di voti:
    • 1 (un) voto se “micro imprese”;
    • 2 (due) voti se “piccole imprese”
    • 3 (tre) se “medie imprese”.
    • 4 (quattro) se “grandi imprese”
    • Ciascun Socio che sia Grande Impresa, in quanto controllata da altra Grande Impresa associata, partecipa all’Assemblea con diritto ad 1 (uno) voto;
    • Tutti gli altri Soci, di cui all’articolo 3 del presente Statuto alle lettere b), d) ed e), hanno diritto a 2 (due) voti.
    • In ogni caso, ciascun Socio non potrà, sia singolarmente sia cumulativamente, esercitare in Assemblea un numero di voti superiore al 33% dei voti spettanti a tutti i soci presenti.
  2. Le votazioni per le cariche sociali avverranno a scrutinio segreto. Qualora i Soci presenti siano all’unanimità d’accordo, le votazioni per le cariche sociali potranno avvenire a scrutinio palese.
  3. Ciascun elettore potrà votare per ciascun Organo per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire (in qualità di componente effettivo).
  4. In ogni caso tra le preferenze espresse dovrà essere incluso almeno un rappresentante di una “micro impresa” e di una “piccola impresa”.

ART. 13CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
    1. il Presidente
    2. due Vicepresidenti
    3. da 2 a 6 Consiglieri .
    4. dall’ultimo Past-President della Associazione.
  2. L’Assemblea dei soci ogni quattro anni nomina i componenti del Consiglio, votando nell’ambito di una lista di candidati, redatta con le indicazioni formulate dai Soci aventi diritto al voto, a ciascuno dei quali è data facoltà di segnalare un solo candidato.
  3. Almeno un membro del Consiglio deve essere a rappresentanza delle micro e delle piccole imprese.
  4. Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, e/o consigliere rappresentante delle micro e piccole imprese non sono ricopribili per più di due mandati consecutivi.
  5. L’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera d), alla scadenza del secondo anno in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione dovrà verificare la sussistenza della “equa rappresentanza” di tutte le categorie di soci nel Consiglio di Amministrazione con facoltà di revoca e/o nomina di nuovi consiglieri.
  6. Dalla previsione del comma 6 sono escluse le cariche di Presidente, dei vice Presidenti e del Past-President.
  7. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più Consiglieri, essi verranno sostituiti dai nuovi Consiglieri, nominati nella prima Assemblea successiva.
  8. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si ritiene dimissionario l’intero Consiglio ed il Presidente, il Vicepresidente o un Consigliere rimasto in carica deve convocare l’Assemblea per le nuove nomine.

ART. 14 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno e ogni qualvolta lo ritenga più opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Membri in carica.
  2. Il Consiglio viene convocato mediante avviso scritto contenente indicazione del luogo, giorno ed ora nonché l’ordine del giorno dettagliato inviato tramite lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica adottandosi in questi casi, modalità atti ad assicurare l’avvenuta consegna della convocazione con almeno 48 ore di anticipo.

ART. 15 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  1. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
  2. E’ ammessa la partecipazione in videoconferenza o audio-conferenza e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
    1. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    2. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
    3. a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
  3. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.
  4. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente attribuiti all’assemblea. Ed in particolare:

  1. Indirizza ed amministra l’attività associativa su iniziative e azioni nell’interesse generale dei soci dell’Associazione e per gli scopi della medesima;
  2. Tratta le questioni di interesse comune ai soci.
  3. Propone all’assemblea le modifiche dello statuto.
  4. Istituisce commissioni e comitati competenti per materia, determinandone le funzioni ed i poteri e nomina i Presidenti ed i rispettivi componenti.
  5. Decide, su proposta del Comitato Esecutivo, sulle domande di ammissione dei Soci e categoria di appartenenza nell’associazione.
  6. Pronuncia la decadenza e delibera in ordine all’esclusione dei Soci
  7. Stabilisce annualmente l’entità del contributo associativo per i Soci e la sottopone alla ratifica dell’Assemblea.
  8. Delibera i contributi aggiuntivi a carico delle imprese socie per particolari esigenze comuni o per poste straordinarie dell’associazione da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea.
  9. Predispone il Regolamento e le sue successive modifiche o integrazioni da sottoporre alla ratifica dell’assemblea dei soci.
  10. Predispone, entro il 30 novembre il bilancio preventivo per l’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
  11. Predispone, entro il 31 marzo il bilancio consuntivo comprensivo del rendiconto economico e finanziario del precedente esercizio solare e della relazione annuale per l’approvazione dell’assemblea dei soci.
  12. Affida ai suoi membri o a terzi lo studio di determinate questioni nonché l’espletamento di particolari incarichi stabilendo per quest’ultimi l’eventuale relativo compenso.
  13. Stabilisce i limiti e le modalità delle prestazioni dei servizi associativi a terzi.
  14. Nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Segretario Generale per il quale vengono, all’atto della nomina, stabilite le deleghe e attribuito un compenso.
  15. Definisce l’organico dei dipendenti dell’Associazione.

ART. 17 COMITATO ESECUTIVO

  1. Il Comitato Esecutivo, dura in carica quattro anni come il Consiglio, ed è composto da:
    1. il Presidente;
    2. i due Vicepresidenti.
  2. Il Comitato si riunisce tutte le volte che sono ritenute necessarie, su iniziativa del Presidente.
  3. Il Comitato Esecutivo:
    1. assiste il Presidente nella gestione dell’ordinaria amministrazione;
    2. formula il proprio parere circa l’ammissione di nuovi Associati, e lo trasmette al Consiglio;
    3. nomina comitati di lavoro ad hoc in relazione a specifiche esigenze;
    4. può deliberare, in caso d’urgenza, su materie di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo ultimo, alla prima riunione successiva.

ART. 18 PRESIDENTE

  1. Il Presidente è nominato dall’Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio stesso.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti.
  3. Il Presidente:
    1. convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; può richiedere il parere del Collegio dei Probiviri su questioni di carattere giuridico;
    2. mantiene i contatti con Enti pubblici e privati, e con le personalità interessate ai problemi del settore di interesse per l’Associazione.
  4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal più anziano dei Vicepresidenti.
  5. Il Presidente può concedere tutte le deleghe che ritiene necessarie per il conseguimento degli scopi sociali ai Vice Presidenti e/o al Segretario Generale.
  6. L’incarico di Presidente può essere ricoperto per un massimo di due mandati consecutivi.

ART. 19 VICEPRESIDENTI

  1. I Vicepresidenti sono nominati dall’Assemblea e durano in carica quanto il Consiglio stesso.
  2. Di concerto con il Presidente, i Vicepresidenti mantengono i contatti con Enti pubblici e privati e con le personalità interessate ai problemi del settore di interesse per l’Associazione.
  3. I Vicepresidenti, in ordine di anzianità, hanno la rappresentanza legale dell’Associazione in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.
  4. L’incarico di Vice Presidente può essere ricoperto per un massimo di due mandati consecutivi.

ART. 20 SEGRETARIO GENERALE

  1. Il Segretario Generale, la cui nomina, assunzione e licenziamento spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, deve essere scelto al di fuori dei rappresentanti, membri o dipendenti dei Soci.
  2. Coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni e sovrintende agli uffici e ai servizi dell’Associazione.
  3. Su mandato del Presidente, esegue gli atti di ordinaria amministrazione in attuazione di quanto approvato dagli Organi Sociali.
  4. Cura la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e predispone i relativi atti per le successive determinazioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
  5. Propone al Presidente l’assunzione o la risoluzione dei rapporto di lavoro necessari all’associazione.
  6. Per l’adempimento dei suoi compiti al Segretario Generale vengono conferite, se necessarie, tutte le procure speciali e/o ad acta direttamente dal Presidente.
  7. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell’Associazione e svolge le funzioni di segretario per la redazione dei relativi atti.
  8. Al Segretario Generale è stabilito un compenso, nell’ambito di un apposito contratto di lavoro conforme alla normativa vigente in materia.

ART. 21 REVISORE UNICO

L’Assemblea elegge il Revisore dei Conti Unico titolare e un Supplente.
Il Revisore dei Conti Unico dura in carica quattro anni.
Il Revisore dei Conti Unico:

  1. controlla la regolarità della gestione amministrativa;
  2. compila la propria relazione al bilancio annuale;
  3. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

ART. 22 COLLEGIO DEI PROBIVIRI


I Probiviri, nel numero di tre membri effettivi e due supplenti, sono eletti dall’Assemblea fra i Rappresentanti degli Associati che non rivestano altre cariche sociali.
Il Collegio dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno un Presidente, al quale spetta di convocare il Collegio stesso.
Le deliberazioni, prese a maggioranza con la presenza obbligatoria di tre membri effettivi o supplenti, debbono essere verbalizzate e motivate.
Spetta al Collegio dei Probiviri:

  1. Vigilare sulla corretta osservanza delle regole associative;
  2. Deliberare sui ricorsi contro:
    • il mancato accoglimento delle domande di associazione,
    • i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio in osservanza dello Statuto;
  3. Dirimere in genere ogni controversia fra gli Organi dell’Associazione, tra questi e gli Associati e fra gli Associati stessi in relazione ai patti associativi.

ART. 23 FONDO COMUNE E BILANCI

  1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito:
    1. dalle quote e dai contributi corrisposti dai soci;
    2. dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
    3. dai beni di proprietà dell’Associazione nonché dagli investimenti immobiliari e mobiliari,
    4. dalle erogazioni, dai contributi, dai lasciti e dalle devoluzioni a qualsiasi titolo di beni a favore dell’Associazione;
    5. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.
  2. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’Associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento dell’attività associativa.
  3. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.
  4. In ogni caso è fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  5. L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  6. Per ciascun anno solare è redatto e approvato un rendiconto economico e finanziario che riassume le vicende economiche e finanziarie dell’ente e tale da costituire strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione economica e finanziaria dell’associazione. Le finalità testé specificate sono soddisfatte in alternativa mediante redazione di bilancio annuale preventivo e consuntivo secondo gli schemi adottati dal vigente codice civile con relative relazioni dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 24 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. L’Associazione potrà essere sciolta, su proposta di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi degli iscritti all’Associazione, e con deliberazione presa con la maggioranza di quattro quinti dei voti stessi.
  2. Nel caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
  3. Le attività residue patrimoniali verranno devolute a favore di altra Associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

ART. 25 NORME GENERALI


Tutte le deliberazioni degli Organi dell’Associazione sono raccolte in verbali trascritti in appositi libri e firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile nonché ai principi ed allo Statuto di Confindustria.

icona-pdf-download-150x150Statuto AIPAS

 

icona-pdf-download-150x150Codice di Condotta AIPAS