Aggiornamento: a partire dal 14 aprile 2020 il DPCM 22 marzo 2020 cessa la sua validità ed è sostituito dal DPCM 10 aprile 2020.

N.B. Qualsiasi sospensione delle attività produttive non preclude lo svolgimento delle attività in modalità agile e di telelavoro (smart working).

Ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale), modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, le imprese spaziali possono proseguire le attività in sede nei casi in cui:

  • (ai sensi di art. 1 comma (a) DPCM 22/03/2020) hanno il proprio Codice ATECO incluso nella lista “Allegato 1” del DM 25 marzo 2020 (per es. Codice 72 “Ricerca scientifica e sviluppo”), senza necessità di comunicare il proseguimento delle attività;
  • (ai sensi di art. 1 comma (d) DPCM 22/03/2020) sono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al punto precedente, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; resa la comunicazione, le attività possono proseguire fino a eventuale sospensione decisa dal Prefetto;
  • (ai sensi di art. 1 comma (g) DPCM 22/03/2020) sono attività di impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti; resa la comunicazione, le attività possono proseguire fino a eventuale sospensione decisa dal Prefetto;
  • (ai sensi di art. 1 comma (h) DPCM 22/03/2020) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive; in caso di mancata autorizzazione, è stato necessario sospendere le attività entro il 25 marzo 2020, fino ad autorizzazione del Prefetto.

 

Comunicazioni e richieste di autorizzazione alle Prefetture

La comunicazione (ai sensi dell’art. 1 commi (d) o (g) del DPCM 22/03/2020) o la richiesta di autorizzazione (ai sensi dell’art. 1 comma (h) del DPCM 22/03/2020) devono essere sottoscritte dal rappresentate dell’impresa, devono indicare a quale dei casi legittimanti previsti dal DPCM intendono riferisci e devono recare una dettagliata motivazione illustrante le attività per le quali si comunica o si chiede il proseguimento, e dev’essere inviata all’indirizzo PEC della prefettura locale.

Si invita a consultare il sito web della Prefettura della propria Provincia, nel caso indichi dei modelli da compilare per sottoporre la comunicazione o la domanda. Ogni Prefettura propone dei modelli leggermente diversi e seguire le indicazioni specifiche della propria Prefettura può velocizzare la procedura.

Per assistenza nella procedura, o in caso la Prefettura non abbia ancora dato riscontro alla vostra richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma (h) DPCM 22 marzo 2020, o se altre problematiche vi impediscono la prosecuzione delle attività, vi invitiamo a contattarci via email.

Aggiornamento: a partire dal 14 aprile 2020 il DPCM 22 marzo 2020 cessa la sua validità ed è sostituito dal DPCM 10 aprile 2020.

Pagina aggiornata al 12 aprile 2020.

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